Cassazione: Figlio bocciato si suicida nessun risarcimento alla famiglia

Cassazione: Figlio bocciato si suicida nessun risarcimento alla famiglia 1La corte di cassazione è amesso una sentenza che ha riguardato il caso di un alunno che in seguito alla bocciatura si è suicidato, seconda la cassazione in questo caso alla famiglia dello studente non spetterebbe nessun risarcimento in termini economici.

La sentenza in oggetto ha riguardato la vicenda di un giovane studente che in seguito alla bocciatura aveva deciso di togliersi la vita bevendo un solvente da un contenitore che aveva trovato sul posto, un gesto che poi si è rivelato fatale per lo studente.

La cassazione si è pronunciata affermando che la scuola in questo caso non è in nessun modo responsabile per la morte del giovane studente in seguito alla bocciatura del giovane, secondo la sentenza infatti non c’è nessun nesso tra le modalità con cui il giovane ha appreso della sua bocciatura con il successivo suicidio, ritenendo che il preavviso dell’esito negativo degli scrutini non avrebbe potuto evitare la tragedia.

La famiglia dello studente aveva fatto causa al Ministero dell’Istruzione chiedendo un risarcimento poichè riteneva che entrambi i genitori non fossero stati avvisati della bocciatura e che lo studente avesse appreso la notizia all’interno della scuola dai quadri esposti.

I giudici della cassazione hanno ritenuto che non vi fosse un nesso certo tra la mancata preventiva comunicazione alla famiglia e il suicidio del ragazzo. «Deve escludersi – spiega la Corte – che la sequenza dei fatti “omesso avviso” “suicidio del minore” possa ricondursi alla necessaria dimensione probabilistica».